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IL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONDOMINIO Art. 1100 C.C. (Norme regolatrici). Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge (177, 210; 258 ss., 872 ss. c.n.) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (1350, n. 3, 2248). Art. 1101 C.C. (Quote dei partecipanti). Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali (1103, 1118, 2248, 2728). Art. 1102 C.C. (Uso della cosa comune). Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1108, 2256). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Art. 1103 C.C. (Disposizioni della quota). Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota (1059, 1101, 1104, 1113, 2825; 873 c.n.). Art. 1104 C.C. (Obblighi dei partecipanti). Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882, 888, 1070, 1118, 1128; 63 att.). Art. 1105 C.C. (Amministrazione). Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune (2257). Art. 1106 C.C. (Regolamento della comunione e nomina di amministratore). Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune (918, 1138). Art. 1107 C.C. (Impugnazione del regolamento). Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato (1138, 2964). Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109). Art. 1108 C.C. (Innovazione e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione). Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almento due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa (1109, n. 3, 1120, 1121; 260, 872 c.n.). Art. 1109 C.C. (Impugnazione delle deliberazioni). Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria (1107) le deliberazioni della maggioranza (23, 1137, 2377): 1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; Art. 1110 C.C. (Rimborso di spese). Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso (1104). Art. 1111 C.C. (Scioglimento della comunione). Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare (375, n. 3; 784 c.p.c.) lo scioglimento della comunione (1506, 2817, n. 2); l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717). Art. 1112 C.C. (Cose non soggette a divisione). Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate (720, 1114, 1119). Art. 1113 C.C. (Intervento nella divisione e opposizioni). I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire (105, 267 c. p.c.) nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria (2901 ss.) o dell’azione surrogatoria (2900). Art. 1114 C.C. (Divisione in natura). La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 ss., 1112, 1506 ). Art. 1115 C.C. (Obbligazioni solidali dei partecipanti). Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa comune (1108) le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione (1108). Art. 1116 C.C. (Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria). Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite (713 ss., 757 ss. 1350, n. 11). |
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